Come si contano
Il giorno della notifica non si conta: i termini partono dal giorno successivo (art. 155, comma 1, c.p.c.). Per la notifica a mezzo PEC vale la ricevuta di avvenuta consegna; per quella a mezzo posta, la consegna del plico o il perfezionamento per compiuta giacenza.
Se l'ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo (art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.). Il calcolo considera le festività nazionali, non quelle del santo patrono.
Il termine per adempiere: 10 giorni
Il precetto intima di adempiere entro un termine non minore di dieci giorni (art. 480 c.p.c.): se nell'atto ne hai indicato uno più lungo, scrivilo nel calcolo. Prima della scadenza l'esecuzione non può iniziare (art. 482 c.p.c.), salvo che il presidente del tribunale, se c'è pericolo nel ritardo, autorizzi l'esecuzione immediata.
L'efficacia: 90 giorni
Se l'esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla notifica, il precetto diventa inefficace (art. 481, comma 1, c.p.c.) e va notificato di nuovo. Il termine non è soggetto alla sospensione feriale.
Se il debitore propone opposizione al precetto, il termine resta sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c. (art. 481, comma 2): questa sospensione il calcolo non la considera.
La ricerca dei beni con modalità telematiche
L'istanza ex art. 492-bis c.p.c. si presenta dopo la scadenza del termine per adempiere e sospende il termine di novanta giorni fino alla comunicazione dell'esito: il verbale delle ricerche, la comunicazione di mancata esecuzione o il rigetto. Nel calcolo spunta l'opzione e indica le due date. Se l'esito non è ancora arrivato, lascia vuota la seconda: vedrai quanti giorni resteranno dalla comunicazione.
Le somme da intimare
Prima della notifica, il calcolo delle somme del precetto prepara il prospetto: capitale, interessi, spese liquidate nel titolo, acconti e compenso per l'atto, con la tabella pronta da incollare in Word.