Cosa sono gli interessi moratori
Gli interessi moratori, o interessi di mora, risarciscono il creditore per il ritardo nel pagamento di una somma di denaro. Nei rapporti tra imprese, e tra imprese e pubbliche amministrazioni, li disciplina il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; nei rapporti con i consumatori e tra privati vale invece l'art. 1224 del codice civile.
La legge sulle transazioni commerciali riguarda i contratti che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso un corrispettivo. Restano fuori i debiti da risarcimento e quelli verso chi non esercita attività d'impresa o professionale.
Tasso degli interessi moratori 2026
Il tasso è quello di riferimento della BCE, cioè delle operazioni di rifinanziamento principali in vigore il primo giorno del semestre, maggiorato di otto punti percentuali. Vale per l'intero semestre e il Ministero dell'economia lo comunica in Gazzetta Ufficiale.
Nel 2026: 10,15% nel primo semestre (tasso BCE 2,15%, comunicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2026) e 10,40% nel secondo semestre (tasso BCE 2,40%, comunicato in G.U. n. 163 del 16 luglio 2026). La tabella completa dal 2002 è più sotto.
Come si calcolano: formula ed esempio
Per ogni semestre: capitale × tasso × giorni / 36.500, dove il tasso è espresso in percentuale. Se il ritardo attraversa più semestri, il conto va spezzato e ogni periodo ha il suo tasso; la somma dei periodi dà gli interessi dovuti. Gli interessi sono semplici: non si calcolano interessi sugli interessi.
Per fare un esempio: fattura di € 1.394,25 scaduta, interessi dal 25 settembre 2025 al 21 settembre 2026.
Interessi € 141,15; con il capitale, € 1.535,40.
Da quando decorrono
Gli interessi decorrono da soli, senza diffida, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Se il termine non è stato pattuito, è di trenta giorni dal ricevimento della fattura; se la data di ricevimento è incerta, o la fattura arriva prima della merce o del servizio, i trenta giorni decorrono dal ricevimento della merce o dalla prestazione.
Tra imprese le parti possono pattuire un termine fino a sessanta giorni; un termine più lungo deve essere concordato espressamente e non deve essere gravemente iniquo per il creditore.
Interessi moratori in fattura e IVA
Gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA (art. 15 del D.P.R. 633/1972): in fattura si indicano come operazione esclusa. Per l'impresa creditrice concorrono al reddito nell'esercizio in cui vengono incassati (art. 109, comma 7, TUIR).
Pubblica amministrazione
Il tasso è lo stesso. Cambiano i termini: con la pubblica amministrazione il termine di pagamento è di trenta giorni e può essere portato al massimo a sessanta solo se giustificato dalla natura o dalle caratteristiche del contratto; per gli enti del servizio sanitario nazionale è di sessanta giorni.
Tra privati e con i consumatori
Fuori dalle transazioni commerciali si applica l'art. 1224 del codice civile: dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali, salvo un tasso convenzionale più alto, e di regola serve la costituzione in mora. Dalla proposizione della domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato il tasso, si applica il tasso delle transazioni commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.). Per questi conti usa il calcolo delle somme del precetto, che gestisce il passaggio dagli interessi legali al tasso dell'art. 1284, comma 4.
Prodotti agricoli e alimentari
Nelle cessioni di prodotti agricoli e alimentari il tasso è maggiorato di altri quattro punti: nel secondo semestre 2026 è quindi del 14,40%. La maggiorazione oggi è prevista dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198; in precedenza dall'art. 62 del D.L. 1/2012, che fino al 3 luglio 2015 la fissava in due punti. Nel calcolatore basta spuntare l'opzione dedicata.
I € 40 di risarcimento forfettario
Oltre agli interessi, il creditore ha diritto a un importo forfettario di € 40,00 per i costi di recupero, senza doverli provare e salvo il maggior danno (art. 6). Nel precetto si indica come voce separata.
Contratti conclusi prima del 2013
Il tasso di riferimento più otto punti vale per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013, data da cui si applicano le modifiche del D.Lgs. 192/2012. Per i contratti conclusi prima, a partire dall'8 agosto 2002, resta la disciplina originaria: tasso di riferimento più sette punti, anche per i periodi successivi al 2013. Nel calcolatore c'è l'opzione apposita.
Tabella dei tassi dal 2002
Tasso di riferimento della BCE e tasso di mora per ogni semestre. Ultimo aggiornamento del sito: .
Domande frequenti
Da quando decorrono gli interessi moratori se la fattura non indica un termine?
Dal giorno successivo alla scadenza dei trenta giorni dal ricevimento della fattura. Se la data di ricevimento è incerta, o la fattura arriva prima della merce o del servizio, i trenta giorni decorrono dal ricevimento della merce o dalla prestazione.
Serve una messa in mora?
No. Nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono automaticamente alla scadenza, senza bisogno di costituire in mora il debitore.
Gli interessi moratori si fatturano con l'IVA?
No. Gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA (art. 15 del D.P.R. 633/1972): in fattura si indicano come operazione esclusa. Per l'impresa creditrice concorrono al reddito quando vengono incassati (art. 109, comma 7, TUIR).
Il tasso cambia se il debitore è una pubblica amministrazione?
No, il tasso è lo stesso. Cambiano i termini di pagamento: con la pubblica amministrazione il termine è di trenta giorni e può arrivare al massimo a sessanta solo se giustificato dalla natura del contratto; per gli enti del servizio sanitario è di sessanta giorni.
Nel precetto posso applicare il tasso del D.Lgs. 231/2002?
Solo se lo prevede il titolo esecutivo. Il precetto non può modificare quanto stabilito nel provvedimento: se il decreto ingiuntivo riconosce gli interessi moratori commerciali si applicano quelli, se riconosce gli interessi legali si resta ai legali.
Gli interessi si calcolano su 360 o su 365 giorni?
Su 365, come è prassi nei conteggi giudiziari. Ogni periodo è arrotondato al centesimo e il primo e l'ultimo giorno sono compresi.
Poi serve il precetto?
Se hai già un titolo esecutivo, dal calcolo delle somme del precetto ottieni il prospetto completo: capitale, interessi, spese liquidate nel titolo, acconti già ricevuti e compenso per l'atto, con la tabella pronta da incollare in Word. Dopo la notifica, i 10 e i 90 giorni li calcoli nella pagina dei termini del precetto.
Il credito non è ancora stato pagato?
Se vuoi sapere se e come conviene recuperarlo, puoi chiedere una valutazione del credito: un parere scritto e firmato da un avvocato, con costi e tempi stimati, a prezzo fisso.